Con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 la Consob ha istituito l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito, “ACF”). Nella stessa data, la Consob ha adottato il Regolamento di attuazione dell'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179 (Camera di Conciliazione Arbitrale), concernente il funzionamento dell’Arbitro e il procedimento dinnanzi allo stesso.
In particolare, si evidenzia che:
- l'ACF è competente in merito alle controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo inferiore a 500.000 euro, relative alla violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza cui sono tenuti gli intermediari nei loro rapporti con gli investitori nella prestazione dei servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, ivi incluse le controversie transfrontaliere;
- potrà rivolgersi all’ACF il cliente qualora non abbia ricevuto risposta ad un proprio reclamo entro il termine di 60 giorni o sia insoddisfatto dell’esito dello stesso e non siano pendenti altre procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie sui medesimi fatti oggetto del reclamo;
- possono ricorrere all'ACF i clienti al dettaglio (sono esclusi i clienti professionali e le controparti qualificate) e l'accesso è gratuito per l'investitore e sono previsti ridotti termini per giungere a una decisione: in ogni caso resta fermo il diritto dell'investitore di rivolgersi all'autorità giudiziaria qualunque sia stato l'esito della procedura di composizione extragiudiziale;
- il ricorso deve essere proposto entro un anno dalla presentazione del reclamo ovvero, se è stato presentato anteriormente al 9 gennaio 2017, entro un anno da tale data;
- il diritto di ricorrere all'Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti;
- Euregio Plus SGR S.p.A./AG garantisce che gli eventuali reclami ricevuti dal Cliente saranno valutati alla luce degli orientamenti desumibili dall’ACF. Inoltre, in caso di mancato o parziale accoglimento di tali reclami, verranno fornite al cliente adeguate informazioni in merito ai modi e tempi per la presentazione del ricorso all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) presso la Consob.
Per ogni ulteriore specifica relativa al funzionamento ed utilizzo dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) si rimanda al sito web dell'ACF.